E’ Reato Non Far Vedere Il Figlio Al Padre

E’ Reato Non Far Vedere Il Figlio Al Padre

Con la separazione personale di due genitori, il Giudice, salvo casi particolari, affida normalmente i figli, pur collocandoli presso uno solo, ad entrambi i genitori. Con detto affidamento congiunto e condiviso si intende che entrambi i genitori hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dei figli in materia di educazione e di mantenimento ovvero che entrambi, insieme (nonostante si siano e siano separati e/o divorziati), devono decidere come educare i figli, quali attività devono e/o possono frequentare ed entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento economico dei figli.

Viene invece disposto, dal giudice, l’affidamento esclusivo ad un solo genitore qualora l’altro genitore sia apparso inadeguato a gestire gli interessi dei figli: per esempio, nel caso di un genitore tossicodipendente, criminale abituale o che abbia usato violenza in famiglia. In questi casi, il Giudice affida i minori all’altro coniuge, quello indenne, il quale sarà l’unico a prendere le decisioni nell’interesse dei figli in ordine alla loro educazione e crescita.

L’altro coniuge, però, dovrà sempre partecipare alle spese di mantenimento della prole e, soprattutto, avrà il diritto di vedere i figli salvo, s’intende, differente provvedimento di un’Autorità Giudiziaria.

Pertanto, in caso di affidamento esclusivo, il genitore affidatario non potrà decidere autonomamente che il minore non frequenti più l’altro genitore; a questo proposito si è espressa, in maniera chiara, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 38608/2018.

Il genitore “escluso/ ostacolato” potrà, pertanto, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per denunciare il comportamento dell’ex partner e il reato di violazione della decisione del giudice. Nel contempo potrà anche richiedere la revisione – sia pur solo parziale –  delle condizioni di separazione.

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Il padre ha diritto di vedere i propri figli
Detto principio, peraltro, era già stato affrontato e risolto positivamente dalla stessa Corte Europea la quale aveva ribadito che il rapporto tra genitore e figlio, anche dopo la separazione, è un diritto fondamentale (Corte europea dei diritti dell’uomo,  sentenza del 15 settembre 2016); in particolare, la sentenza aveva condannato l’Italia per non aver garantito al genitore di avere contatti significativi con il proprio figlio, costituendo tale comportamento una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo:. La Convenzione recita, infatti, “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

A ciò si aggiunga, inoltre, che sussiste ipotesi di reato anche quanto si impedisce all’altro genitore, affidatario dei figli in maniera congiunta, di esercitare il potere/ dovere educativo dei figli ovvero di partecipare alla crescita degli stessi. “La Corte di cassazione ha, infatti, affermato che “in tema di sottrazione di minori, poiché il principale bene giuridico tutelato dall’art. 574 cod. pen. è la potestà genitoriale, in mancanza di uno specifico provvedimento giudiziario che affidi i figli in via esclusiva a uno dei genitori, è configurabile il delitto di cui all’art. 574 c.p. da parte di uno dei genitori nei confronti dell’altro, sia nel caso di sussistente matrimonio sia nell’ipotesi di famiglia di fatto” (Sez. 6, Sentenza n. 28863 del 04/07/2002 Ud. (dep. 26/07/2002) Rv. 222024). Entrambi i coniugi sono, infatti, contitolari dei medesimi poteri e doveri disciplinati dall’art. 316 c.c. con la conseguenza che va stigmatizzata la condotta del genitore che impedisce all’altro di essere parte attiva nella crescita morale del proprio figlio, con attività di assistenza, di cura, di vicinanza affettiva e di funzione educativa” (Tribunale di Bari n. 2480/17). Anche in questo caso sarà possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sia in sede penale che in sede civile per far valere i propri diritti di visita ed educativi nei confronti dei propri figli. Va da se che tale possibilità esiste anche per preservare il corretto sviluppo educativo dei minori nel caso che per uno dei genitori affidatari vengano meno le condizioni che lo avevano ammesso all’affido condiviso.

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