IL CONSUMATORE E IL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DEL BENE DIFETTATO O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

IL CONSUMATORE E IL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DEL BENE DIFETTATO O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando si acquista un prodotto fuori dai locali commerciali il consumatore ha diritto di contestare eventuali difetti del prodotto e ha diritto “al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (Omissis) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto” (art. 130). In un caso recentemente affrontato dallo scrivente studio, l’anziana donna aveva acquistato con la vendita “porta a porta” una poltrona elettrica che alla consegna presentava difetti, malfunzionamenti e l’assenza delle caratteristiche pattuite.

È stata così intentata la causa contro il venditore, poiché lo stesso “è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (Omissis). Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro (Omissis). Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”. “Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: (Omissis) b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6” (art. 130, Codice del Consumo). “Qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6” (art. 130, Codice del Consumo).

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Diritti dei consumatori negli acquisti
“Alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 c.c. e ss. in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal codice del consumo. Dal combinato disposto del summenzionato codice, artt. 129 e ss., si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all’art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest’ultimo. Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’art. 132 comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene” (Cass. Civ. n. 26158 del 27.9.21).

La predetta causa è terminata con la sentenza resa dal Giudice di Pace di Milano n. 6492/ 2022 con la quale il Giudice ha dichiarato che dopo aver prontamente denunciato i vizi al venditore e dopo che quest’ultimo aveva inviato un proprio incaricato per verificare i già menzionati vizi, il consumatore “aveva la facoltà di richiedere non la semplice riparazione ma bensì la sostituzione, mentre l’opposta (venditore) si è sempre rifiutata di farlo adducendo che si trattava di un prodotto personalizzato”. Il Giudice richiama la norma del Codice del Consumo evidenziando come preveda una “progressività dei rimedi predisposti dal legislatore a tutela dell’acquirente, tali da garantire, in un primo momento, la conservazione del contratto mediante i cosiddetti rimedi primari (riparazione e sostituzione) e, quando ciò sia impossibile, da permettere al consumatore di ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione, i rimedi secondari”. “Tale principio è stato confermato da una recente sentenza della Suprema Corte “la scelta di un rimedio non comporti la preclusione per il consumatore ad avvalersi successivamente degli altri” (Cass. n. 22146/2020)”.

Veniva, pertanto, accolta la domanda di risoluzione del contratto con restituzione delle somme versate e ritiro della poltrona in oggetto.

 

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