INADEMPIENZE DELLE COMPAGNIE TELEFONICHE

INADEMPIENZE DELLE COMPAGNIE TELEFONICHE

Nel contratto con una Compagnia telefonica vengono previste delle tutele particolari trattandosi di servizi di comunicazione offerti a tutela di soggetti finali considerati “deboli” davanti il fornitore.

In particolare, può succedere che, nonostante sia previsto contrattualmente un determinato servizio, nella realtà dei fatti lo stesso non venga effettivamente fornito.

Le Compagnie telefoniche hanno il preciso obbligo di fornire detti servizio nei termini un minimo normativamente garantito: la stessa AGCOM, con delibere molto spesso espressamente richiamate anche nella condizioni generali dei contratti, dispone che “al fine di consentire agli utenti un agevole confronto qualitativo tra le offerte presenti sul mercato, gli operatori pubblicano nel proprio sito web le caratteristiche delle prestazioni fornite nell’ambito di ciascuna offerta di base, riportando almeno le informazioni di cui all’allegato secondo il modello ivi contenuto, nonché le informazioni di cui al successivo comma 3. L’informativa, per ciascuna voce e per eventuali ulteriori caratteristiche limitanti, reca note esplicative delle eventuali limitazioni e delle relative conseguenze sull’accessibilità e/o sulla fruibilità dei servizi disponibili tramite Internet” (Delibera AGCOM 244/08/CSP). “Gli operatori forniscono, con particolare evidenza, nel contratto relativo alla fornitura del servizi di accesso a Internet da postazione fissa: una comunicazione relativa alle caratteristiche peculiari dell’offerta relativamente alla qualità del servizio di accesso includendo almeno le informazioni relative alle misure di cui al successivo articolo 8, comma 6, anche rinviando ad apposita informativa, da rendere comunque disponibile al cliente prima della conclusione del contratto; la tecnologia utilizzata all’accesso (ad es. dial-upPOTS, dial-upISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, distinguendo tra ULL e bitstream, fibra ottica, wireless, wimax, wifi, satellitare) e le caratteristiche minime che il sistema di accesso dell’utente deve possedere al fine della integrale e corretta esecuzione del contratto di accesso a Internet” (Delibera AGCOM 244/08/CSP).

 

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Diritti dei consumatori nella telefonia
Ciò posto, le Compagnie telefoniche sono tenute a garantire un minimo di velocità di linea e detta velocità può essere agevolmente controllata attraverso i sistemi forniti dalla stessa AGCOM sul proprio sito e ha attribuito ad una Fondazione il compito di misurare la velocità delle due offerte commerciali più diffuse per ogni compagnia telefonica. Questo avviene in base all’articolo 3.2 della delibera 244/08 emanata della stessa AGCOM per ottemperare ad alcune norme comunitarie.

Peraltro, con delibera n. 244/08, AGCOM ritiene che “ai fini della completa e trasparente informazione all’utenza riguardo al servizio offerto nelle informazioni e nella pubblicità con qualunque mezzo diffuse, debba essere fornita la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading offerta, oltre che le indicazioni di dove reperire maggiori informazioni a riguardo”.

Quando ciò non avviene l’AGCOM ha stabilito che un risarcimento di 3 euro al giorno per inadempienza contrattuale (delibera 317/2018 art 6.2 dell’allegato A di AGCOM).

 

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