CONTRATTO DI VENDITA E VIZI DEL BENE
Il contratto di vendita è disciplinato dall’art. 1470 e succ del Codice Civile.
Il venditore deve provvedere alla consegna del bene venduto e garantire il bene dall’evizione e da vizi.
Per quanto riguarda la responsabilità per i vizi, questa trova la sua causa nel fatto che il bene consegnato se “viziato” non corrisponde all’oggetto del contratto: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (art. 1490 c.c.).
In altre parole, tali vizi devono consistere in imperfezioni materiali e/o strutturali che vanno ad incidere sull’utilizzabilità del bene acquistato e, conseguentemente, sul valore dello stesso. In queste circostanze l’acquirente può agire contro il venditore con l’azione di risoluzione del contratto o l’azione di riduzione del prezzo.
Nella prima azione si avrà un riequilibrio della posizione delle parti con uno scioglimento del rapporto contrattuale: il venditore dovrà restituire il prezzo ricevuto e l’acquirente dovrà restituire il bene. Nel caso, invece, si proceda con l’azione di riduzione del prezzo, si ha un riequilibrio del rapporto contrattuale attraverso la riduzione del prezzo di vendita alle reali caratteristiche e funzionalità del bene ma il contratto rimane in essere.
Quanto sinteticamente esposto è la normativa prevista dal solo Codice Civile ma nel 2005 è stata introdotta una normativa specifica (D. Lgs n. 206/05) che riguarda tutti i contratti di vendita avvenuti con un “consumatore” ovvero escludendo tutti gli acquisti che avvengono per scopi non commerciali ma per motivi professionali.