Controllo Del Conto Corrente Del Condominio

Controllo Del Conto Corrente Del Condominio

In materia di Condominio era discusso in passato se il singolo condomino poteva richiedere, anche direttamente all’Istituto Bancario – i dovuti chiarimenti e le necessarie informazioni sul conto corrente del Condominio.

Sicuramente la strada più corretta e, forse più semplice, sarebbe richiedere copia della documentazione bancaria direttamente all’Amministratore del Condominio potendo – solo in caso di inerzia di quest’ultimo (cioè se e quando non dovesse rispondere fornendo documentazione e spiegazioni) – rivolgersi direttamente all’Istituto Bancario.

La giurisprudenza corrente afferma che la banca, difatti, non può negare detta richiesta da parte del singolo condomino dovendosi ricordare che il singolo proprietario di immobile del Condominio in oggetto è proprietario a tutti gli effetti – unitamente agli altri comunisti (Condòmini membri della comunione) – del conto corrente in questione; soprattutto qualora vi sia un’effettiva inattività da parte dell’organo gestorio/ rappresentativo del Condominio, cioè dell’Amministratore.

Infatti, ricordiamo lo stesso art. 1229 c. 7 del Codice Civile afferma che “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio” e che “ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.

In merito, il Collegio dell’Arbitrato Bancario e Finanziario ha avuto modo di precisare che con l’indicazione della suddetta norma: “per il tramite dell’amministratore” non deve intendersi l’esclusività della modalità “posto che, in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, IV c. TUB, alla documentazione stessa, senza considerare che tale norma, ancorché anteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata. Ne consegue, quindi che la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso” (Decisione n. 7960 del 16 settembre 2016).

img
Il Conto Corrente del Condominio
Nello specifico l’art. 119 del testo unico bancario (D.lgs. 385/1993) stabilisce che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

Peraltro è bene ricordare quanto aveva già precisato lo stesso Collegio nell’esame di una questione simile ove ha sottolineato “il principio di effettività della tutela e del diritto di poter accertare eventuali ammanchi dovuti ad appropriazione indebita da parte dell’amministratore. Di fronte all’inerzia dell’amministratore una tesi restrittiva porterebbe a disattendere proprio la possibilità di verificare la correttezza e la trasparenza dell’amministrazione. Occorre, peraltro, osservare che proprio perché la riforma ha riconosciuto all’art. 1130 bis la possibilità di nominare un revisore dei conti, ne consegue che se a questi viene riconosciuto il potere di chiedere la documentazione condominiale per valutare e controllare la correttezza della gestione, a maggior ragione deve essere riconosciuta al singolo condomino la pretesa di inoltrare la medesima richiesta all’intermediario” (Decisione n. 8817 del 17 novembre 2015).

In altre parole: “ne segue che la locuzione “per il tramite dell’amministratore” contenuta nel comma 7 dell’art. 1129 c.c. deve interpretarsi, ad avviso di questo Collegio, come prescrittiva di un obbligo di preventiva richiesta all’amministratore condominiale di attivarsi per far ottenere al richiedente la documentazione di cui si tratta, ma non come preclusiva del diritto del singolo condomino di richiederla e ottenerla direttamente dall’intermediario in caso di inadempienza dell’amministratore” (Decisione n. 691 del 28 gennaio 2015).

In conclusione, dunque, si deve primariamente richiedere all’Amministratore la documentazione e la movimentazione bancaria e solo di fronte a rifiuto, tacito o esplicito che sia, si deve avanzare adeguata richiesta all’Istituto bancario col quale è intrattenuto il conto corrente (obbligatorio) del Condominio. Le attuali disposizioni, infatti, tendono a proteggere gli Amministrati, i Condòmini.

Compila il form qui sotto e lasciaci la tua richiesta, ti contatteremo al più presto.

    Related posts