Art. 433 C.C. Obbligo Per i Figli Di Mantenere i Genitori In Caso Di Bisogno

Art. 433 C.C. Obbligo Per i Figli Di Mantenere i Genitori In Caso Di Bisogno

L’art. 147 c.c. stabilisce che i figli hanno diritto al mantenimento da parte dei genitori fin dalla loro nascita e sino a quando raggiungono la piena indipendenza economica. Forse non tutti sanno, però, che il Codice Civile prevede che anche i figli devono dare assistenza e contribuire al mantenimento dei genitori qualora questi ultimi versino in uno stato di necessità.

Detto “assegno Alimentare” viene disposto dal Giudice valutando le condizioni economiche di entrambe le parti e, stabilendo, in caso di più figli (o più obbligati) l’eventuale differente misura dell’aiuto in relazione alle capacità economiche degli stessi.

All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali” (art. 433 Codice Civile).

Un esempio tipico è l’aiuto al genitore anziano che non si può muovere e non ha una pensione o ha una pensione minima senza ulteriori fondi. L’importo che l’anziano potrà richiedere è solo lo stretto necessario per non “morire di fame” e salvaguardare i problemi di salute.

Quale presupposto di legittimità, lo stato di bisogno esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto. Il diritto agli alimenti, pertanto, è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, per la mancanza di mezzi insufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie” (Cass. Civ. n. 25248/13).

Ha, pertanto, diritto a ricevere detti alimenti il soggetto che si trova in uno stato di attuale bisogno.

Ai sensi della Legge n. 76 del 2016, può chiedere gli alimenti anche il convivente dopo la cessazione della convivenza di fatto e gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza stessa e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438 del Codice Civile: “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”.

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Obbligo di mantenere i genitori nel bisogno
La domanda deve essere presentata su istanza della parte (cioè di colui che chiede l’Assegno Alimentare), assistita da un Avvocato. Tale istanza deve essere presentata al Tribunale del luogo di residenza del convenuto (futuro obbligato) allegando qualsiasi documento che possa provare lo stato di bisogno del richiedente.

L’obbligato, su provvedimento del Giudice, può decidere se adempiere all’obbligo con il pagamento di un assegno periodico o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

Il provvedimento del Giudice, alla pari di quanto avviene nei giudizi di separazione e divorzio, può essere sempre modificato su richiesta di una delle parti qualora siano modificate le condizioni economiche delle parti ovvero con la richiesta di cessazione dell’obbligo o di riduzione dell’assegno.

Il suddetto diritto agli alimenti è personale e incedibile, irrinunciabile e indisponibile; non può nemmeno essere compensato con eventuali controcrediti della parte obbligata e non può essere pignorato (ex art. 545 c.p.c.) il suo fondamento, difatti, è l’aiutare con il contributo minimo necessario stabilito dal Giudice le vitali necessità di vita del beneficiario senza il quale, contributo, non riuscirebbe a sopravvivere. Altra particolarità del diritto ai suddetti alimenti, per quanto già detto, è il fatto che non vi è prescrizione del diritto.

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