Amministratore di Sostegno: procedura per la nomina

Amministratore di Sostegno: procedura per la nomina

Il procedimento per avviare la nomina di un amministratore di sostegno è avviato con la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui la persona incapace ha la residenza o il domicilio, ex art. 404 c.c.

La presentazione dell’atto può avvenire da parte dello stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal pubblico ministero, ex artt. 406, 417 c.c. Il ricorso “deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio del coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario. Il Giudice Tutelare deve, poi, sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce”, ex art. 407 c.c.

Assunte tutte le informazioni necessarie “è il Giudice Tutelare che, nel proprio decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, indica l’oggetto dell’incarico, gli atti che lo stesso amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore, fermo restando che nell’applicazione della misura deve aversi riguardo alle esigenze del beneficiario stesso, alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta dell’amministratore di sostegno” (Cass. Civ. Sez. I, n. 4866/10). Ciò significa che i compiti/poteri dell’amministratore di sostegno possono essere di assistenza (l’amministratore affianca il beneficiario senza sostituirlo nel compimento degli atti) e/o rappresentanza (l’amministratore sostituisce in toto il beneficiario nel compimento degli atti).

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La nomina dell'amministratore di sostegno

Innanzitutto è bene prestare attenzione all’iter che deve essere seguito al fine di ottenere la nomina di amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare.

Il procedimento prende l’avvio con la presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui la persona incapace ha la residenza o il domicilio, ex art. 404 c.c. Il ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal pubblico ministero, ex artt. 406, 417 c.c.

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