RESPONSABILITA’ NEI SINISTRI STRADALI – PRINCIPI GENERALI
Il Codice Civile con l’art. 2054 c.c. relativo alla responsabilità nella circolazione dei veicoli prescrive che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ciò perché la guida di un veicolo è considerata alla pari dell’utilizzo di un oggetto pericoloso per il cui utilizzo è richiesta un’attenzione maggiore da parte dei soggetti che ne fanno utilizzo.
Inoltre il suddetto articolo precisa che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In altre parole, salva prova contraria, si presume che entrambi i conducenti abbiano posto in essere una condotta non corretta e non volta al fine di evitare il sinistro ovvero una condotta non adeguata a quanto prescritto dal Codice della Strada.
Difatti, “la presunzione di concorso in pari grado e colpa, posta dall’art. 2054 secondo comma c.c., la quale, in ragione del carattere sussidiario, opera solo quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso. (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, n. 10304 del 05/05/2009)” (Sentenza del Tribunale di Ivrea n. 777/20).
L’allegato che viene richiamato contiene la c.d. “tabella di Barem” ovvero uno strumento a disposizione delle Compagnie di Assicurazione per determinare il grado di responsabilità delle parti nella determinazione del sinistro.
Nella tabella vengono previsti alcuni casi tipici/ standard con attribuzione preordinata della responsabilità, salvo prova contraria.