GLI ACCORDI DI CONVIVENZA EX LEGGE N. 76 DEL 2016

GLI ACCORDI DI CONVIVENZA EX LEGGE N. 76 DEL 2016

Alcuni aspetti della convivenza hanno trovato regolamentazione nella “raccolta” di cui alla Legge n. 76 del 2016.

 

Le convivenze devono, al fine di darne agevole prova, essere annotate con la “dichiarazione anagrafica” ovvero l’annotazione sul registro dell’Anagrafe del Comune di residenza.

 

L’art. 50 della suddetta Legge prevede che i conviventi possano disciplinare i loro rapporti patrimoniali con un così detto “contratto di convivenza”: redatto per iscritto, a pena di nullità, e formalizzato con atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da un notaio o da un avvocato.

 

 

In detto accordo posso essere scelte: le modalità di partecipazione economica per la gestione della famiglia “di fatto”, il regime patrimoniale dei beni qualora scelto in comunione, e l’indicazione della residenza.

 

L’accordo può essere sempre risolto per accordo delle parti o invento di matrimonio o unione civile con la parte o altro soggetto, e termina con la morte di uno dei soggetti contraenti.

 

Con la risoluzione dell’accordo decade immediatamente anche il regime di comunione dei beni (art. 60 L. 76/16).

 

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