Separazione Tra Coniugi e Addebito

Separazione Tra Coniugi e Addebito

La fine di un matrimonio viene decretata prima con un provvedimento di separazione dove i coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente, pur mantenendo i reciproci obblighi coniugali (ad esclusione solamente della fedeltà), e poi, successivamente, con un provvedimento di divorzio con il quale i coniugi non saranno più tali per la Legge con tutte le conseguenze che seguono: scioglimento della comunione, perdita del diritto alla pensione di reversibilità, perdita dei diritti successori, etc.

Non tutti, però, sanno che la separazione e il divorzio possono avvenire con “addebito” ovvero accertando e, conseguentemente, imputando la fine del matrimonio alla colpa dell’altro coniuge. Questa responsabilità attribuita ad un coniuge per la fine del matrimonio viene accertata attraverso una sentenza emessa da un Giudice.

Il comportamento che determina detta responsabilità deve consistere sostanzialmente nella violazione di uno o più doveri coniugali quale l’obbligo di fedeltà, di coabitazione, di collaborazione nell’interesse della famiglia, etc. Difatti, l’art. 143 del Codice Civile recita che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

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La separazione dei coniugi
Ebbene una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha precisato che, in ambito di violazione dell’obbligo di fedeltà, “la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio” (Cass. Civ. n. 1136/20).

Posto quanto sopra, è bene però tenere presente che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018)” (Cass. Civ. n. 23284/19).

Ovviamente anche la commissione di reati nei confronti dell’altro coniuge – come i maltrattamenti in famiglia – sono considerati comportamenti non conformi ai doveri coniugali e, come tali, idonei ad integrare i presupporti per la richiesta di addebito nella separazione. “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Cass n. 7388/2017)” (Corte d’Appello di Roma n. 134/20).

Alla luce di quanto sopra appare evidente che nel caso in cui si riuscisse, in giudizio, a provare l’esistenza di presupposti tali da dimostrare e sostenere la richiesta di “addebito” all’altro coniuge per la fine del matrimonio questa comporterebbe, al coniuge colpevole, la condanna alle spese legali sostenute dal coniuge “offeso” nonché la perdita dell’eventuale diritto al mantenimento e la conseguente perdita dei diritti successori. Tutto ciò già con la pronuncia della separazione e, quindi, senza dover attendere il divorzio.

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