Morosita’ incolpevole
In questo periodo, connotato dalla pandemia e dalle restrittive disposizioni che hanno sospeso molte attività lavorative, capita con frequenza che molte famiglie debbano affrontare il problema di riuscire a far fronte alle spese (spesso anche solo di sostentamento); tra queste sicuramente spicca per importanza l’affitto per l’abitazione.
Non tutti sanno, però, dell’esistenza del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 con il quale è stato introdotto un fondo del Ministero destinato agli inquilini morosi (ovvero a coloro che non riescono a pagare il canone d’affitto) incolpevolmente (cioè senza colpa propria).
La definizione di “morosità incolpevole” viene fornita dal Decreto Ministeriale del 30.3.2016: “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” (art. 2).
A titolo esemplificativo vengono ritenuti eventi incolpevoli: il licenziamento dal posto di lavoro; la sensibile riduzione delle ore di lavoro a seguito di accordi aziendali; la cassa integrazione; il mancato rinnovo di un contratto a termine e l’incapacità lavorativa per grave malattia, infortunio o decesso di un famigliare che abbia comportato una sensibile riduzione delle finanze della famiglia (art. 3, D.M del 30.3.2016).
Inoltre, il suddetto Decreto Ministeriale precisa che “costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale” (art. 3, D.M del 30.3.2016).
Ovviamente rimango esclusi soggetti richiedenti nel cui nucleo familiare vi è un proprietario di altro immobile utilmente usufruibile come abitazione e naturalmente tutti i requisiti richiesti dal suddetto Decreto sono soggetti – prima della concessione dell’intervento del “fondo” – alla verifica da parte dei singoli Comuni di residenza.
Il contributo che il “Fondo”, nel caso di ammissione, eroga non può superare la somma di € 12.000 e deve essere impiegato, ovviamente, per sanare la morosità o quanto mento per ridurre la stessa (art. 4, D.M del 30.3.2016).
Posto quanto sopra, il Decreto Ministeriale su richiamato specifica che “I contributi sono destinati a: a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile; b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole; c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto” (art. 5, D.M del 30.3.2016).
Si spera che l’ammissione a questo contributo possa essere efficacie anche nella situazione attuale del tutto eccezionale dovuta all’emergenza sanitaria per assicurare un minimo di sostegno ai cittadini.